LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 496/08  depositato
l'11 settembre  2008;  avverso  Silenzio  Rifiuto  Istanza  Rimb.  n.
2008/29508-1 registro 2007 contro Agenzia Entrate  Ufficio  Grosseto,
difeso da: Saraco Rodolfo Direttore pro tempore, piazza  Ferretti  n.
1, 58100 Grosseto, proposto dal ricorrente: Massai  Avv.  Alessandro,
via Dante Alighieri n. 6, 53049 Torrita di Siena (SI). 
    Con tempestivo ricorso Massai  Alessandro  ricorreva  avverso  il
rifiuto espresso in data 13 giugno 2008 dalla Agenzia  delle  Entrate
di Grosseto relativamente alla istanza di rimborso presentata in data
2 novembre 2007 di quanto versato dal  predetto  Massai  (€ 5.524,00)
per imposta di registro. 
    L'istanza di rimborso era stata motivata sul presupposto  che  in
data 29 giugno 2007 il Massai si era reso  aggiudicatario,  all'esito
di una procedura esecutiva immobiliare, di un immobile  residenziale,
posto in Comune di Castiglione della  Pescaia,  come  da  decreto  di
trasferimento 18 settembre 2007 n. 794 del Tribunale di Grosseto. 
    In tale occasione  il  Massai  aveva  richiesto  le  agevolazioni
fiscali previste per la prima casa, nonche' quelle previste dall'art.
1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, cd  prezzo  valore
dell'immobile, in luogo di quello di aggiudicazione. 
    Pur tuttavia il decreto di trasferimento era stato tassato con le
agevolazioni prima casa, ma non in applicazione  del  disposto  della
legge  n.  266  del  2005,  bensi'  sul  valore   di   aggiudicazione
(ovviamente superiore a quello catastale). 
    Avendo    il    ricorrente    versato    quanto    contabilizzato
dall'Amministrazione  era  stata  avanzata  l'istanza  di   rimborso,
respinta dall'Agenzia. 
    La  Agenzia  delle  Entrate  si  e'   costituita   ribadendo   la
legittimita' del  proprio  diniego,  sul  rilievo  normativo  che  la
disposizione di cui all'art. 1, coma 497,  prevede  il  computo  piu'
favorevole richiesto dal contribuente in presenza di  condizioni  non
presenti  nel  caso  di  specie,  e  comunque  in  deroga  alle  sole
previsioni di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, e non anche
di quelle di cui al successivo articolo 44 dello stesso testo. 
    Questa Commissione osserva come l'articolo 43 del d.P.R. 1986  n.
131 prevede che la base imponibile sia costituita per i  contratti  a
titolo oneroso traslativi di  diritti  reali  dal  valore  del  bene,
mentre il successivo articolo 44 prevede che per la vendita  di  beni
mobili ed immobili fatta in sede  di  espropriazione  forzata  ovvero
all'asta pubblica e  per  i  contratti  stipulati  o  aggiudicati  in
seguito a pubblico incanto la  base  imponibile  sia  costituita  dal
prezzo di aggiudicazione. 
    La disposizione oggetto di valutazione (articolo  1,  comma  497,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266) stabilisce che «in  deroga  alla
disciplina di cui all'art. 43 d.P.R. n. 131 del  1986,  per  le  sole
cessioni fra persone  fisiche  che  non  agiscano  nell'esercizio  di
attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad  oggetto
immobili ad uso  abitativo  e  relative  pertinenze,  all'atto  della
cessione e su richiesta della parte acquirente  resa  al  notaio,  la
base imponibile ai fini  delle  imposte  di  registro,  ipotecarie  e
catastali. Sia costituita dal valore  dell'immobile,  determinato  ai
sensi dell'art. 52, commi  4  e  5,  del  d.P.R.  n.  131  del  1986,
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto». 
    Orbene ritiene questa Commissione che la  applicabilita'  o  meno
della disposizione sopra riportata  sia  rilevante  nel  giudizio  in
esame,  atteso  lo  specifico  motivo  di  doglianza   indicato   dal
ricorrente, che aveva richiesto la applicazione delle agevolazioni di
cui all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 al
Tribunale  di  Grosseto  in  data  25  luglio  2007,  negate  per  la
limitazione che deriva dal dato testuale della norma in questione,  e
la cui applicazione porterebbe ad un rigetto del ricorso,  mentre  la
eventuale dichiarazione di incostituzionalita' del comma  497,  nella
parte in cui non prevede la  sua  applicabilita'  anche  in  caso  di
trasferimento ai sensi dell'art.  44  del  d.P.R.  n.  131  del  1986
determinerebbe un esito favorevole. 
    La  non  manifesta  infondatezza  della   questione   si   evince
osservando che una volta che in un atto di  aggiudicazione  all'esito
di una procedura prevista dal richiamato art. 44, con il  conseguente
decreto di Trasferimento, siano presenti  i  requisiti  elencati  nel
comma 497 della legge 266 citata, ovvero che la cessione avvenga  fra
persone fisiche, non nell'esercizio delle attivita' ivi indicate, con
oggetto immobili ad uso abitativo, e che  vi  sia  una  richiesta  da
parte dell'acquirente  (o  aggiudicatario),  non  si  comprendono  le
ragioni   discriminatorie   rispetto   al   medesimo    trasferimento
immobiliare avvenuto in sede contrattuale dinanzi ad  un  notaio  fra
due soggetti con identiche caratteristiche. 
    L'unico  punto  nel  quale  i  due   sistemi   di   trasferimento
differiscono e' per l'appunto la non presenza del  notaio,  al  quale
l'amministrazione, stante  il  dato  letterale,  pretende  che  venga
rivolta l'istanza (istanza che nel  caso  de  qua  e'  stata  rivolta
all'unico soggetto cui poteva essere rivolta, ovvero  al  Tribunale),
mentre le restanti condizioni sussistono. 
    Oltre che sotto il profilo  della  ingiustificata  disparita'  di
trattamento  di  situazioni  uguali  (atteso  che  a  giudizio  della
Commissione remittente non si verte in  ipotesi  di  regolamentazione
differente  di  situazioni  differenti),  la  norma  appare   violare
altresi'  il  principio  della  capacita'  contributiva   che   viene
disatteso con una applicazione formalistica della noma censurata. 
    In considerazione di  quanto  sopra  questa  Commissione  ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'articolo  unico,  comma  497,  della  legge   23
dicembre 2005 n. 266, nella parte in cui esclude dalla applicabilita'
delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi  quattro  e  cinque,
del d.P.R. n. 131 del 1986  indipendentemente  dal  corrispettivo  di
aggiudicazione del bene in sede esecutiva immobiliare per  violazione
degli artt. 3 e 53 Costituzione.