LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 496/08 depositato l'11 settembre 2008; avverso Silenzio Rifiuto Istanza Rimb. n. 2008/29508-1 registro 2007 contro Agenzia Entrate Ufficio Grosseto, difeso da: Saraco Rodolfo Direttore pro tempore, piazza Ferretti n. 1, 58100 Grosseto, proposto dal ricorrente: Massai Avv. Alessandro, via Dante Alighieri n. 6, 53049 Torrita di Siena (SI). Con tempestivo ricorso Massai Alessandro ricorreva avverso il rifiuto espresso in data 13 giugno 2008 dalla Agenzia delle Entrate di Grosseto relativamente alla istanza di rimborso presentata in data 2 novembre 2007 di quanto versato dal predetto Massai (€ 5.524,00) per imposta di registro. L'istanza di rimborso era stata motivata sul presupposto che in data 29 giugno 2007 il Massai si era reso aggiudicatario, all'esito di una procedura esecutiva immobiliare, di un immobile residenziale, posto in Comune di Castiglione della Pescaia, come da decreto di trasferimento 18 settembre 2007 n. 794 del Tribunale di Grosseto. In tale occasione il Massai aveva richiesto le agevolazioni fiscali previste per la prima casa, nonche' quelle previste dall'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, cd prezzo valore dell'immobile, in luogo di quello di aggiudicazione. Pur tuttavia il decreto di trasferimento era stato tassato con le agevolazioni prima casa, ma non in applicazione del disposto della legge n. 266 del 2005, bensi' sul valore di aggiudicazione (ovviamente superiore a quello catastale). Avendo il ricorrente versato quanto contabilizzato dall'Amministrazione era stata avanzata l'istanza di rimborso, respinta dall'Agenzia. La Agenzia delle Entrate si e' costituita ribadendo la legittimita' del proprio diniego, sul rilievo normativo che la disposizione di cui all'art. 1, coma 497, prevede il computo piu' favorevole richiesto dal contribuente in presenza di condizioni non presenti nel caso di specie, e comunque in deroga alle sole previsioni di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, e non anche di quelle di cui al successivo articolo 44 dello stesso testo. Questa Commissione osserva come l'articolo 43 del d.P.R. 1986 n. 131 prevede che la base imponibile sia costituita per i contratti a titolo oneroso traslativi di diritti reali dal valore del bene, mentre il successivo articolo 44 prevede che per la vendita di beni mobili ed immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile sia costituita dal prezzo di aggiudicazione. La disposizione oggetto di valutazione (articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266) stabilisce che «in deroga alla disciplina di cui all'art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Sia costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto». Orbene ritiene questa Commissione che la applicabilita' o meno della disposizione sopra riportata sia rilevante nel giudizio in esame, atteso lo specifico motivo di doglianza indicato dal ricorrente, che aveva richiesto la applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 al Tribunale di Grosseto in data 25 luglio 2007, negate per la limitazione che deriva dal dato testuale della norma in questione, e la cui applicazione porterebbe ad un rigetto del ricorso, mentre la eventuale dichiarazione di incostituzionalita' del comma 497, nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' anche in caso di trasferimento ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986 determinerebbe un esito favorevole. La non manifesta infondatezza della questione si evince osservando che una volta che in un atto di aggiudicazione all'esito di una procedura prevista dal richiamato art. 44, con il conseguente decreto di Trasferimento, siano presenti i requisiti elencati nel comma 497 della legge 266 citata, ovvero che la cessione avvenga fra persone fisiche, non nell'esercizio delle attivita' ivi indicate, con oggetto immobili ad uso abitativo, e che vi sia una richiesta da parte dell'acquirente (o aggiudicatario), non si comprendono le ragioni discriminatorie rispetto al medesimo trasferimento immobiliare avvenuto in sede contrattuale dinanzi ad un notaio fra due soggetti con identiche caratteristiche. L'unico punto nel quale i due sistemi di trasferimento differiscono e' per l'appunto la non presenza del notaio, al quale l'amministrazione, stante il dato letterale, pretende che venga rivolta l'istanza (istanza che nel caso de qua e' stata rivolta all'unico soggetto cui poteva essere rivolta, ovvero al Tribunale), mentre le restanti condizioni sussistono. Oltre che sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni uguali (atteso che a giudizio della Commissione remittente non si verte in ipotesi di regolamentazione differente di situazioni differenti), la norma appare violare altresi' il principio della capacita' contributiva che viene disatteso con una applicazione formalistica della noma censurata. In considerazione di quanto sopra questa Commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nella parte in cui esclude dalla applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi quattro e cinque, del d.P.R. n. 131 del 1986 indipendentemente dal corrispettivo di aggiudicazione del bene in sede esecutiva immobiliare per violazione degli artt. 3 e 53 Costituzione.